Regolamento del Programma Affiliate GiBSeS

Last updated: 2026-06-01

Versione 1.0 — In vigore dal 1° giugno 2026. Titolare del Programma: GiBSeS OÜ, società di diritto estone (osaühing), sede legale in Juhkentali tn 8, 10132 Tallinn, Estonia, capitale sociale € 20.000, registro imprese estone n. 17231761, partita IVA EE in fase di registrazione (di seguito "GiBSeS" o "Titolare").

1. Oggetto e accettazione

1.1 Il presente regolamento (il "Regolamento") disciplina in via esclusiva il Programma Affiliate GiBSeS (il "Programma"), che consente a soggetti aderenti (gli "Affiliati") di segnalare a GiBSeS potenziali clienti per i prodotti RADAR e RADAR + ECHO (i "Prodotti") e di percepire, alle condizioni qui previste, una commissione di segnalazione (la "Commissione"). 1.2 L'adesione al Programma — anche mediante semplice compilazione del form di candidatura, accettazione via email o qualunque altro mezzo equipollente — comporta accettazione integrale, incondizionata e irrevocabile del presente Regolamento e di ogni sua successiva modifica comunicata ai sensi dell'art. 14. 1.3 GiBSeS si riserva il diritto insindacabile di accettare o rifiutare qualsiasi candidatura, senza obbligo di motivazione e senza che ciò possa generare alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria.

2. Natura giuridica del rapporto

2.1 Il rapporto tra GiBSeS e l'Affiliato è esclusivamente di procacciamento d'affari occasionale e non esclusivo, ai sensi dell'art. 2222 c.c. (per gli Affiliati italiani) e delle norme equivalenti nelle giurisdizioni applicabili. L'Affiliato non è agente di commercio, non è dipendente, non è collaboratore coordinato e continuativo, non è rappresentante, mandatario, partner o socio di GiBSeS. 2.2 L'Affiliato non ha alcun potere di rappresentanza: non può negoziare, concludere contratti, rilasciare dichiarazioni, fornire garanzie, modificare prezzi o condizioni a nome di GiBSeS. Ogni eventuale atto compiuto in violazione del presente comma è nullo, inopponibile a GiBSeS e fonte di responsabilità esclusiva dell'Affiliato. 2.3 L'Affiliato è fiscalmente, contributivamente e previdenzialmente autonomo. Si fa carico in via esclusiva di tutti gli obblighi fiscali, contributivi, assicurativi e amministrativi derivanti dalle Commissioni percepite, nella propria giurisdizione di residenza fiscale. GiBSeS non opera alcuna ritenuta salvo ove imposta da norma inderogabile. 2.4 Il Programma non costituisce in alcun caso rapporto di agenzia ai sensi della Direttiva 86/653/CEE, del Codice Civile italiano (artt. 1742 ss.), né delle equivalenti normative nazionali. Le parti escludono espressamente l'applicazione dell'indennità di fine rapporto, dell'esclusiva di zona, del diritto al preavviso e di ogni altra tutela tipica del rapporto di agenzia.

3. Requisiti di adesione

3.1 Possono aderire al Programma: a) persone fisiche maggiorenni con piena capacità di agire; b) persone giuridiche regolarmente costituite e in regola con gli obblighi fiscali e camerali della propria giurisdizione. 3.2 Sono esclusi dal Programma: a) dipendenti, collaboratori, consulenti e amministratori di GiBSeS e delle società del gruppo; b) soggetti che operino in concorrenza diretta con i Prodotti; c) soggetti residenti o operanti in giurisdizioni soggette a sanzioni internazionali (UE, ONU, OFAC); d) soggetti che abbiano in essere contenziosi con GiBSeS o che siano stati esclusi da precedenti edizioni del Programma; e) soggetti che non superino la verifica antiriciclaggio (KYC/AML) ove richiesta. 3.3 GiBSeS si riserva di richiedere in qualunque momento documentazione comprovante i requisiti, sospendendo medio tempore le Commissioni maturate fino alla verifica.

4. Meccanica della segnalazione e attribuzione

4.1 Costituisce "Segnalazione Valida" esclusivamente quella che soddisfa cumulativamente tutte le seguenti condizioni: a) il prospect è stato indicato dall'Affiliato tramite il canale ufficiale predisposto da GiBSeS (form, codice affiliate univoco o email dedicata) prima di qualunque contatto del prospect con GiBSeS, della sua presenza nei database commerciali di GiBSeS, o di campagne marketing che lo abbiano già raggiunto; b) il prospect non è già cliente, ex cliente (entro 24 mesi), lead attivo o in pipeline di GiBSeS; c) il prospect sottoscrive un contratto per RADAR o RADAR + ECHO entro 90 giorni dalla data di segnalazione; d) il prospect effettua il primo pagamento e supera il periodo di recesso/prova senza disdetta; e) il contratto del prospect è in regola con i pagamenti al momento di ciascuna maturazione mensile della Commissione. 4.2 In caso di segnalazioni duplicate (stesso prospect indicato da più Affiliati), prevale la prima segnalazione registrata cronologicamente nei sistemi di GiBSeS, il cui timestamp fa prova esclusiva e inoppugnabile. 4.3 GiBSeS si riserva il diritto di rifiutare segnalazioni che ritenga, a propria insindacabile discrezione: già acquisite, in conflitto strategico, non aderenti al target, prodotte con metodi ingannevoli, non conformi alle norme anti-spam o GDPR. Il rifiuto non genera diritto a Commissioni né a indennizzi. 4.4 L'attribuzione della Segnalazione Valida e il calcolo delle Commissioni risultano in via esclusiva dai sistemi informatici di GiBSeS, che costituiscono prova convenzionalmente esclusiva tra le parti ai sensi dell'art. 2702 c.c. e norme equivalenti.

5. Commissioni

5.1 Per ciascuna Segnalazione Valida, l'Affiliato matura una Commissione mensile pari a: a) € 8,00 (otto/00) per ciascun cliente RADAR attivo e in regola; b) € 12,00 (dodici/00) per ciascun cliente RADAR + ECHO attivo e in regola. 5.2 La Commissione è dovuta per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di attivazione del contratto del cliente segnalato, e cessa automaticamente alla prima delle seguenti circostanze: a) scadenza dei 24 mesi; b) disdetta, recesso, risoluzione o sospensione del contratto del cliente; c) mancato pagamento del cliente per oltre 30 giorni; d) downgrade del cliente a piano gratuito o sospeso; e) chargeback, contestazione o rimborso del cliente; f) cessazione del Programma ai sensi dell'art. 13. 5.3 Gli importi sono espressi al lordo di qualunque imposta, tassa, contributo o ritenuta. L'Affiliato è tenuto a emettere idonea documentazione fiscale (fattura, ricevuta o equivalente) secondo la normativa della propria giurisdizione. In assenza di documentazione conforme entro 60 giorni dalla maturazione, la Commissione decade definitivamente. 5.4 Le Commissioni non sono cumulabili con altri programmi promozionali, sconti, partnership o accordi commerciali di GiBSeS, salvo espressa autorizzazione scritta. 5.5 GiBSeS si riserva il diritto di modificare unilateralmente gli importi delle Commissioni per le segnalazioni future, con preavviso di 30 giorni. Le segnalazioni già validate mantengono le condizioni economiche vigenti al momento della validazione.

6. Pagamento delle Commissioni

6.1 Le Commissioni maturate sono liquidate trimestralmente in via posticipata, entro 60 giorni dalla chiusura del trimestre solare, previo: a) ricevimento di valida fattura/documento fiscale conforme; b) raggiungimento della soglia minima di € 50,00 di Commissioni maturate (sotto tale soglia, l'importo viene riportato al trimestre successivo); c) assenza di contestazioni, contenziosi o irregolarità. 6.2 Il pagamento avviene esclusivamente tramite bonifico SEPA o equivalente, su conto intestato all'Affiliato. Spese, oneri valutari e commissioni bancarie sono a carico dell'Affiliato. 6.3 Commissioni non riscosse entro 24 mesi dalla maturazione si prescrivono e si intendono definitivamente rinunciate. 6.4 In caso di errata liquidazione (in eccesso) GiBSeS ha diritto a compensare o richiedere la restituzione senza limiti temporali. 6.5 Discrezionalità nella liquidazione. GiBSeS si riserva il diritto, a propria insindacabile discrezione e previa valutazione del caso specifico, di sospendere, posticipare o rifiutare in tutto o in parte la liquidazione di una Commissione qualora ricorra una o più delle seguenti circostanze: (i) anomalie nei sistemi di tracciamento, fatturazione o pagamento; (ii) sospette frodi, collusioni, segnalazioni fittizie o duplicate; (iii) contestazioni in essere o probabili da parte del cliente segnalato; (iv) segnalazioni in conflitto con altre già acquisite; (v) irregolarità documentali, fattura o ricevuta fiscale non conforme; (vi) violazioni anche solo presunte del presente Regolamento; (vii) ogni altra circostanza che possa ragionevolmente pregiudicare la regolarità, la liceità o la sostenibilità economica della Segnalazione. La sospensione è comunicata per iscritto all'Affiliato entro 30 giorni dalla data prevista di liquidazione; l'Affiliato ha facoltà di presentare osservazioni scritte entro 15 giorni dal ricevimento. La decisione finale di GiBSeS è inappellabile e non genera diritto a risarcimenti, indennizzi, interessi di mora, spese legali o ad altre somme a qualunque titolo. 6.6 Modalità tecniche di pagamento. GiBSeS può eseguire i pagamenti tramite generazione di file batch SEPA (formato pain.001 o equivalente) presso il proprio istituto bancario, con accreditamento simultaneo per più Affiliati in un'unica disposizione. Tale modalità non altera in alcun modo i diritti e gli obblighi delle parti.

7. Clawback e storni

7.1 GiBSeS ha diritto a stornare integralmente Commissioni già pagate o maturate qualora, anche successivamente: a) emergano violazioni del Regolamento da parte dell'Affiliato; b) il cliente segnalato eserciti recesso, chargeback, contestazione o mancato pagamento; c) emergano frodi, collusioni, abusi o segnalazioni fittizie; d) si verifichi annullamento del contratto del cliente per qualsiasi causa. 7.2 Lo storno opera anche mediante compensazione su Commissioni future e, ove insufficienti, mediante richiesta di restituzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

8. Obblighi e divieti dell'Affiliato

8.1 L'Affiliato si obbliga a: a) operare con correttezza, trasparenza e nel rispetto della normativa applicabile (in particolare GDPR Reg. UE 2016/679, normative anti-spam, codice del consumo, normative pubblicitarie); b) ottenere preventivamente valido consenso esplicito dei prospect al trattamento dei dati ai fini della segnalazione, ai sensi degli artt. 6 e 7 GDPR, conservandone prova; c) rappresentare in modo veritiero, non ingannevole e non esagerato le caratteristiche, prestazioni e prezzi dei Prodotti, attenendosi ai materiali ufficiali forniti da GiBSeS; d) astenersi da qualunque dichiarazione in nome o per conto di GiBSeS. 8.2 È espressamente vietato all'Affiliato: a) inviare comunicazioni commerciali non sollecitate (spam) via email, SMS, messaggistica o telefono; b) effettuare campagne pubblicitarie a pagamento (Google Ads, Meta Ads, ecc.) utilizzando marchi, nomi di dominio, parole chiave registrate o denominazioni di GiBSeS o dei Prodotti senza autorizzazione scritta preventiva; c) registrare nomi di dominio, account social, profili o handle che includano "GiBSeS", "RADAR", "ECHO", "MAIKE" o varianti confondibili; d) auto-referenziarsi (segnalare se stesso, società controllate, controllanti, collegate, familiari fino al 4° grado o soggetti riconducibili); e) creare account multipli o utilizzare prestanome per moltiplicare le Commissioni; f) promettere sconti, rimborsi, bonus, kickback o vantaggi economici di qualunque natura ai prospect (split delle Commissioni vietato); g) utilizzare tecniche di brand bidding, cybersquatting, typosquatting, cookie stuffing, link farming o altre pratiche scorrette; h) divulgare informazioni riservate, prezzi non pubblici, roadmap o dati confidenziali di GiBSeS; i) operare in qualunque modo che possa ledere l'immagine, la reputazione o gli interessi commerciali di GiBSeS. 8.3 La violazione anche di uno solo dei divieti di cui sopra comporta risoluzione immediata del rapporto, storno integrale di tutte le Commissioni maturate e non ancora liquidate, e legittima GiBSeS ad agire per il risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti.

9. Proprietà intellettuale

9.1 Marchi, loghi, nomi commerciali, denominazioni di prodotto, materiali grafici e ogni altro segno distintivo di GiBSeS sono di proprietà esclusiva di GiBSeS o dei suoi licenzianti. 9.2 All'Affiliato è concessa una licenza limitata, non esclusiva, non sublicenziabile, gratuita e revocabile ad nutum all'uso dei materiali ufficiali forniti da GiBSeS, esclusivamente per le finalità del Programma e nei limiti delle linee guida brand fornite. 9.3 Ogni uso difforme, modifica, adattamento o sfruttamento non autorizzato costituisce violazione della proprietà intellettuale ed è perseguibile in sede civile e penale.

10. Protezione dati personali (GDPR)

10.1 GiBSeS tratta i dati personali dell'Affiliato in qualità di Titolare del trattamento per finalità di gestione del Programma, ai sensi della Privacy Policy disponibile sul sito. 10.2 L'Affiliato, nella misura in cui tratti dati personali di prospect per finalità di segnalazione, agisce come autonomo Titolare del trattamento e si assume in via esclusiva ogni responsabilità per la legittimità della raccolta e del trattamento, manlevando GiBSeS da qualunque pretesa, sanzione, richiesta risarcitoria di terzi o autorità. 10.3 L'Affiliato si obbliga a fornire ai prospect, prima della segnalazione, idonea informativa privacy e a raccogliere consenso esplicito e documentabile.

11. Responsabilità e manleva

11.1 GiBSeS non garantisce: continuità del Programma, livelli minimi di Commissioni, numero di conversioni, durata dei contratti dei clienti segnalati, performance dei Prodotti. 11.2 La responsabilità di GiBSeS, ove riconosciuta, è in ogni caso limitata all'importo delle Commissioni effettivamente maturate e non ancora liquidate al momento dell'evento dannoso, con esclusione di danni indiretti, consequenziali, lucro cessante, perdita di chance, danni reputazionali. 11.3 L'Affiliato manleva e tiene indenne GiBSeS da qualunque pretesa, richiesta, sanzione, danno o costo (incluse spese legali) derivante da: (i) violazioni del Regolamento; (ii) condotte illecite, scorrette o ingannevoli; (iii) violazioni di diritti di terzi; (iv) violazioni di norme anti-spam, GDPR o consumeristiche; (v) dichiarazioni difformi rilasciate ai prospect.

12. Recesso dell'Affiliato

12.1 L'Affiliato può recedere in qualunque momento dal Programma con comunicazione scritta a legal@gibses.com. Il recesso comporta cessazione della maturazione di nuove Commissioni; le Commissioni già maturate e validate sono liquidate ai termini ordinari, salvo quanto previsto agli artt. 7 e 8.

13. Sospensione, esclusione e cessazione del Programma

13.1 GiBSeS ha facoltà di sospendere o escludere l'Affiliato in qualunque momento, con effetto immediato e senza preavviso, in caso di violazione del Regolamento, di comportamenti pregiudizievoli o di sospetta frode. La sospensione comporta blocco delle Commissioni maturate fino a esito delle verifiche; l'esclusione comporta perdita definitiva delle Commissioni non ancora liquidate. 13.2 GiBSeS si riserva il diritto di modificare, sospendere o cessare il Programma in qualunque momento, con preavviso di 30 giorni comunicato via email o tramite il sito. Le Commissioni maturate e validate prima della cessazione restano dovute ai termini ordinari, salvo cause di decadenza. 13.3 La cessazione del Programma non genera alcun diritto a indennizzi, indennità di fine rapporto, risarcimenti per perdita di clientela o di chance, manleva o compensazione di qualunque natura.

14. Modifiche al Regolamento

14.1 GiBSeS si riserva il diritto di modificare il Regolamento in qualunque momento. Le modifiche sono efficaci dalla pubblicazione sul sito o dalla comunicazione via email, in mancanza di disdetta dell'Affiliato entro 15 giorni dalla comunicazione. La prosecuzione dell'attività di segnalazione vale come accettazione tacita delle modifiche.

15. Divieto di cessione

15.1 L'Affiliato non può cedere, trasferire, conferire o dare in garanzia, a titolo gratuito o oneroso, posizioni, diritti o crediti derivanti dal Programma, salvo previa autorizzazione scritta di GiBSeS. Eventuali atti di cessione non autorizzati sono nulli e inopponibili.

16. Comunicazioni

16.1 Tutte le comunicazioni avvengono validamente via email agli indirizzi indicati in fase di adesione. È onere dell'Affiliato mantenere aggiornati i propri recapiti.

17. Legge applicabile e foro competente

17.1 Il presente Regolamento è regolato in via esclusiva dalla legge della Repubblica di Estonia, con esclusione delle norme di conflitto e della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili. 17.2 Per ogni controversia derivante o connessa al Regolamento è esclusivamente competente il Foro di Tallinn (Estonia), con espressa rinuncia ad ogni altro foro alternativo o concorrente. 17.3 Per gli Affiliati qualificabili come consumatori ai sensi della normativa applicabile, resta ferma la competenza inderogabile del foro di residenza del consumatore ove imposta da norma di ordine pubblico.

18. Clausola di salvaguardia

18.1 L'eventuale nullità, invalidità o inefficacia di una o più clausole non comporta nullità dell'intero Regolamento, che resta in vigore per le restanti clausole. Le parti si obbligano a sostituire in buona fede le clausole invalide con altre di analoga efficacia economica.

19. Approvazione specifica ex art. 1341 c.c.

19.1 L'Affiliato dichiara di aver letto, compreso e specificamente approvato — anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. e norme equivalenti — le seguenti clausole: art. 1.3 (insindacabilità accettazione), art. 2 (natura giuridica), art. 4.2 e 4.3 (attribuzione e rifiuto segnalazioni), art. 4.4 (prova esclusiva sistemi GiBSeS), art. 5.5 (modifica unilaterale Commissioni), art. 6.5 (discrezionalità nella liquidazione), art. 7 (clawback), art. 8 (divieti e risoluzione), art. 11 (limitazione responsabilità e manleva), art. 13 (sospensione, esclusione, cessazione), art. 14 (modifiche unilaterali), art. 15 (divieto cessione), art. 17 (legge applicabile e foro esclusivo).

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